1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile
2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594. - (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».
3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da 1.500 euro a 6.000 euro.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da 3.000 euro a 8.000 euro.
Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.
Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma».