Art. 2.
(Modifiche al codice penale).

      1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile

 

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del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».

      2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 594. - (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
      Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».

      3. All'articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

      «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da 1.500 euro a 6.000 euro.
      La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
      Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da 3.000 euro a 8.000 euro.
      Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.
      Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma».

 

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